CONCORSO ALLA SPESA PUBBLICA E CITTADINANZA

Autores/as

  • Massimo Basilavecchia Università di Teram

DOI:

https://doi.org/10.31501/ealr.v11i3.11112

Palabras clave:

Gênero, futebol, educação física.

Resumen

L’art. 53 della Costituzione italiana non delimita in alcun modo la sfera dei potenziali soggetti passivi dei tributi, ponendo l’obbligo di concorso al finanziamento della spesa pubblica a carico di “tutti”. Sono le leggi ordinarie, emanate nel rispetto dell’art. 23 Cost., a precisare se il pagamento di un tributo presupponga un determinato “status”, una determinata relazione con il territorio ed in tale logica il requisito fissato preventivamente è quello della residenza. Non è invece studiata la relazione inversa, ossia se il rivestire la qualifica di soggetto passivo di imposte debba avere riflessi in ordine al riconoscimento della cittadinanza; le regole normative sulla cittadinanza

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Biografía del autor/a

Massimo Basilavecchia, Università di Teram

Professore ordinario di diritto tributario Università di Teramo dal 2001, Dottore di Ricerca in Diritto Tributario, avvocato in Pescara. 

Publicado

2021-06-06